La liberalizzazione del mercato elettrico è stata avviata in Italia con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79, noto come decreto Bersani. Tale decreto, con il quale sono state recepite le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria n. 92 del 1996 sulla creazione del Mercato Unico dell’energia, ha segnato l’inizio del processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica. In precedenza in Italia vigeva un modello di mercato di tipo monopolistico.
Infatti, dal 1962 (anno di nascita dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) tutte le attività legate alla produzione, al trasporto e alla vendita di energia elettrica erano per legge riservate solo a Enel. Nel 1999 il decreto Bersani ha previsto, tra l’altro, l’istituzione di un mercato elettrico organizzato (la Borsa elettrica) nel quale si possa contrattare l’acquisto e la vendita di energia elettrica. La gestione economica e l’organizzazione del mercato elettrico è stata affidata al Gestore del Mercato Elettrico (GME), con il compito di garantire il rispetto di criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori e di assicurare, altresì, la gestione economica di un’adeguata disponibilità della riserva di potenza.
La Direttiva comunitaria 96/92/CE ha introdotto norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, finalizzate a realizzare una graduale liberalizzazione della domanda e a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo della concorrenza nella generazione e nella vendita di energia elettrica. In alcuni Paesi europei, già prima dell’emanazione della direttiva, era stato avviato il processo di liberalizzazione, dando luogo alla creazione di mercati elettrici organizzati. Il primo a partire è stato, nel 1990, il mercato elettrico in Gran Bretagna: si trattava di un mercato obbligatorio cui potevano partecipare attivamente solo i produttori, poi sostituito nel 2001 da un sistema di scambi bilaterali.
Nel 1993 è stata la volta della Norvegia, il cui mercato elettrico è stato esteso dapprima alla Svezia (1996) e in seguito a Finlandia (1998) e Danimarca (2000). Nel 1998 viene avviato il mercato elettrico in Spagna. Negli anni successivi vengono introdotti mercati elettrici nei Paesi Bassi (1999), Germania (2000), Francia (2001) e, tra il
2000 e 2002 in Austria, Polonia, Slovenia, Romania e Repubblica Ceca. Secondo dati del Consiglio Europeo, attualmente,circa l’80% del mercato europeo dell’elettricità è aperto alla concorrenza.
In un assetto liberalizzato del settore elettrico la Borsa dell’energia costituisce un ulteriore elemento di trasparenza e di promozione della concorrenza. Essa infatti:
Il prezzo dell’energia elettrica per i clienti del Mercato Libero si differenzia in funzione del livello di tensione cui è allacciato ciascun punto di prelievo (Bassa, Media ed Alta Tensione) e della destinazione d’uso (Usi Domestici,Usi Diversi da Abitazione e Illuminazione pubblica) e si compone fondamentalmente di una parte stabilita dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas) che include:
Tale componente della tariffa, denominata TRAS, copre i costi per il trasporto dell’energia elettrica sulla Rete di Trasmissione Nazionale. La Rete di Trasmissione Nazionale ha il compito di trasferire tutta l’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione e dalle linee di interconnessione con l’estero ai punti di prelievo.
L’entità della tariffa è fissata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di efficacia;
La tariffa è espressa in centesimi di euro per kWh consumato.
Dal 1° luglio 2007 a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia, tutti i clienti finali possono scegliere il proprio fornitore sul mercato libero, come previsto dal decreto-legge n.73/07 (“Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”). L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha disciplinato con la Delibera 348/07 le tariffe obbligatorie anche per la copertura dei costi del servizio di distribuzione, ad eccezione delle utenze in Media e Bassa Tensione per usi diversi. Per queste, limitatamente al primo trimestre 2008, è stata deliberata una riduzione rispettivamente del 5% e del 10% sul corrispettivo in vigore al 31 Dicembre 2007.
Tale tariffa, denominata MIS, è destinata a coprire i costi di installazione e manutenzione del misuratore (contatore), nonché i costi di rilevazione e registrazione delle misure.
E’ determinata: dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) (aggiornamento annuale). E’ espressa in:
Le componenti tariffarie A coprono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i costi per l’incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.) che sono individuati dal Governo con apposito Decreto o dal Parlamento tramite Legge.
Le componenti UC coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico (quali, ad esempio, la perequazione) individuati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG).
L’energia elettrica non è un bene immagazzinabile. E’ quindi necessario produrre la quantità richiesta e smistarla nel sistema in modo che l’offerta e la domanda d’elettricità siano sempre in equilibrio, garantendo così la continuità della fornitura del servizio. La gestione dei flussi di energia elettrica è ciò che si chiama dispacciamento. Tale attività, svolta da Terna, richiede il monitoraggio dei flussi elettrici e l’ applicazione delle disposizioni necessarie per l’esercizio coordinato degli elementi del sistema, cioè gli impianti di produzione, la rete di trasmissione e i servizi ausiliari.
I corrispettivi a carico degli utenti del servizio di dispacciamento, determinati dalla AEEG, sono articolati come segue:
Le imposte pagate in bolletta sono costituite dall’IVA e dalle cosiddette accise, imposta erariale e addizionali.
Prima che il contratto sia stipulato, i venditori devono fornire ai clienti informazioni chiare e complete sul prezzo del servizio e relativamente a tutte le eventuali voci di spesa previste dal contratto.
I venditori devono inoltre consegnare al cliente una scheda per il confronto dei prezzi, compilata seguendo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, la quale riassume in modo schematico il prezzo del servizio, gli eventuali sconti o bonus previsti dal contratto e calcola la spesa che un cliente-tipo, con determinati consumi, sosterrebbe in un anno con il prezzo in vigore al momento dell’offerta.
Per sconto si intende una riduzione di prezzo che può essere espressa in euro o centesimi di euro oppure come una percentuale da scontare rispetto a un prezzo che viene preso come riferimento.
Talvolta lo sconto viene praticato non sul prezzo finale ma solo su una o più sue componenti parziali, per esempio la componente relativa ai soli costi di acquisto e vendita dell’energia; il venditore in questo caso deve specificare l’incidenza percentuale media dello sconto rispetto al prezzo finale complessivo, escluse le imposte.
Il bonus individua un vantaggio o un premio che solitamente dipende da un certo comportamento del cliente (ad esempio il cliente che supera un certo consumo o che paga puntualmente la bolletta).
Il bonus deve essere valutato separatamente per calcolare il suo vantaggio o effetto sulla spesa complessiva del cliente, pertanto a differenza dello sconto non riduce il prezzo.
La scheda per il confronto dei prezzi contiene una tabella composta da riquadri, righe e colonne.
Il riquadro principale è intitolato “Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte” il quale mette a confronto la spesa annuale stimata di un cliente-tipo che aderisce all’offerta e quella dello stesso cliente fornito alle condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità.
Per decidere al meglio occorre prima di tutto analizzare le nostre specifiche necessità e l’andamento dei consumi: ognuno consuma l’energia elettrica in quantità e momenti o giorni diversi rispetto agli altri.
Inoltre, è indispensabile leggere con attenzione le caratteristiche dettagliate delle offerte commerciali, evitando scelte non adeguatamente valutate. Un buon punto di partenza è quello di controllare i propri consumi
(in Kilowattora, kWh, l’unità di misura dei consumi), effettuati negli ultimi mesi o anni: li troviamo evidenziati nelle bollette. Questi numeri sono utili per stimare le eventuali convenienze economiche.
Occorre poi valutare le differenze di prezzo anche alla luce delle proprie esigenze. Ad esempio: si preferisce un prezzo costante per un certo periodo di tempo o averne uno che rispecchia le oscillazioni dei mercati dell’energia? Si vuole pagare la bolletta di elettricità e gas in modo congiunto? Tutte le considerazioni di questo tipo offrono elementi utili per valutare meglio quale, tra le diverse soluzioni offerte sul mercato, “fa al caso nostro“.
In un contesto come quello attuale non e’ semplice per il cliente orientarsi tra la miriade di offerte che vengono proposte dai vari venditori, infatti accade spesso che ci si lasci incantare da sconti elevati che pero’ poi nella realta’ permettono di realizzare risparmi inferiori a quelli attesi.
Semplificando in maniera estrema e tralasciando la differenziazione delle varie tariffe, si puo’ affermare che il prezzo dell’energia e’ determinato da tre fattori:
in primo luogo dal costo di produzione, ovvero la componente tariffaria che stabilisce il costo dell’energia e che varia periodicamente in base all’andamento dei mercati internazionale dei combustibili; in secondo luogo dai costi di trasmissione e distribuzione ed infine dalle imposte e dai tributi che gravano sul prezzo complessivo. La prima voce è l’unica che può essere soggetta a sconto dal momento che le altre due voci sono costi fissi eguali per tutti gli operatori, non a caso in gergo vengono definiti costi passanti.
Proviamo ora ad ipotizzare due offerte con sconti diversi:
ipotizziamo un’offerta con sconto del 3% applicato sull’intera componente di produzione ed avremo un valore x;
se ipotizziamo uno sconto del 15% su una delle singole voci che determinano il prezzo di produzione, lo stesso diventa solo nominale e molto probabilmente inferiore all’offerta precedente, ma a livello di marketing ha sicuramente una risonanza diversa .
Nell’anno 2000 il Decreto legislativo n. 164/00 (decreto Letta) ha dato avvio al processo di liberalizzazione del mercato del gas in Italia.
Il decreto n. 164/00 recepisce la direttiva Europea 98/30 del 22 giugno 1998 e riguarda tutto il settore del gas:
Il decreto n. 164/00 è un decreto quadro cui sono seguiti provvedimenti di attuazione sotto forma di decreti ministeriali e deliberazioni dell’ AEEG.
Per ottemperare a tali disposizioni Snam Rete Gas ha predisposto una piattaforma informatica denominata “sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale”.
Unitamente a tale piattaforma ha messo a disposizione uno schema di contratto per l’utilizzo del sistema e ha definito le regole per l’erogazione del servizio.
Tale contesto normativo ha determinato nel lasso di un quinquennio:
Secondo la definizione del decreto legislativo n. 164/00 il cliente idoneo e’ il cliente che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore o grossista in Italia e all’estero.
Inizialmente sono diventati idonei i clienti ex deroghe con consumi maggiori di 200.000 standard mc anno.
Dal 1 Gennaio 2003 tutti i clienti sono diventati idonei compresi gli utilizzatori domestici.
Il prezzo finale del gas è costituito dalle seguenti componenti:
Tale quota remunera il servizio di trasporto del gas tra il punto di entrata nella rete nazionale o regionale ed il punto di uscita, sia questo il punto di un utente finale o il punto di immissione nella rete di un distributore.
I gestori delle reti nazionali o regionali debbono presentare annualmente all’AEEG, entro il 31 Marzo, proposte di tariffe che tengano conto principalmente di vincoli sui ricavi.
La tariffa di distribuzione remunera il servizio di trasporto del gas dal punto di entrata nella rete del distributore al punto di riconsegna presso l’utente finale.
La tariffa di distribuzione essenzialmente e’ formulata sulla base di parametri definiti dall’AEEG e fondamentalmente consta di una quota fissa piu’ una quota variabile riferita ai consumi ed articolata su un massimo di sette scaglioni.
Può essere presente una ulteriore quota aggiuntiva, richiesta dai Comuni, destinata alle spese per la fornitura di clienti economicamente disagiati.
La QE rappresenta la componente tariffaria a copertura dei costi di approvvigionamento all’ingrosso della materia prima; essa riconosce i costi di acquisto del gas su base free on board (fob) e quei costi di trasporto internazionale correlati alla materia prima come i consumi, le perdite di rete e le royalties.
La QE viene aggiornata dall’AEEG con un meccanismo di indicizzazione riferito all’andamento di un paniere di greggi definito IT.
Spesso tale indice viene utilizzato anche nel mercato libero per l’indicizzazione del prezzo del gas fornito ai clienti business (consumi maggiori di 200.000 standard mc)
E’ la quota a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio del gas naturale ed essenzialmente consta di una quota fissa e di una quota variabile rapportata al consumo effettuato.
Negli ultimi periodi e’ stata aggiunta una ulteriore quota a copertura dei costi per i fornitori di ultima istanza.
Per decidere quale è l’offerta più adatta alle nostre esigenze, è consigliabile leggere con attenzione le condizioni dell’offerta e valutarne la convenienza attraverso la scheda di confronto dei prezzi, che il venditore ha l’obbligo di presentare. Poi si deve chiedere al venditore di qualificarsi chiaramente per individuare con certezza per quale azienda lavora. Inoltre è bene accertarsi dell’affidabilità del venditore ed individuare tutti gli elementi informativi da conoscere prima di firmare un contratto.
Prima di aderire ad una nuova offerta, si ha il diritto di richiedere tutte le informazioni dettagliate dell’offerta e del contratto proposto. In particolar modo, nell’offerta devono essere specificati i tempi e gli eventuali costi per l’avvio del servizio, le condizioni necessarie per aderire all’offerta, nonché tutte le possibilità e modalità di recesso.
Insieme ai documenti che contengono i dettagli del nuovo contratto offerto e, quindi, prima di firmare qualsiasi proposta, si deve analizzare la Nota informativa predisposta dall’Autorità, con elencate le informazioni chiare e complete che devono essere fornite da chi propone il contratto. Prima di sottoscrivere il contratto devono essere fornite almeno le seguenti indicazioni:
Le offerte sul mercato possono essere diverse tra loro ed è sempre opportuno valutarle attentamente: “tariffe bloccate”, “forniture con prezzi indicizzati con rilevazione a sei, nove mesi e dodici mesi” “forniture congiunte gas ed elettricità” ecc., possono offrire vantaggi ma anche esporre i consumatori a maggiori costi. Prima di scegliere, quindi, è buona norma controllare dalle bollette i propri consumi (in metri cubi) negli ultimi mesi o anni. È opportuno anche capire come un eventuale indice puo’ reagire agli andamenti altalenanti del greggio.
In generale il meccanismo di aggiornamento dei prezzi è legato al cambio euro/dollaro e all’andamento di un paniere di prodotti petroliferi, tipicamente gasolio, olio, btz, olio atz e greggi (paniere opec o brent). Le quotazioni usate come riferimento sono solitamente le rilevazioni PLATT’S, IPE, WTI ed il cambio pubblicato dal UIC. Convenzionalmente i panieri vengono indicati con un indice ( es. 9.1.1, 9.2.2, 6.1.1 ecc) e i conbustibili in paniere (gasoli, BTZ, ATZ, greggi, BRENT).
Dato l’indice x,y,z, i numeri assumono il seguente significato:
x = numero dei mesi su cui viene effettuata la media aritmetica delle quotazioni mensili dei combustibili;
y = ritardo espresso in mesi da cui parte il calcolo della media
z = cadenza in mesi dell’aggiornamento dei prezzi
ES. indice 9.3 significa che per il mese di gennaio 2008 l’indice viene calcolato considerando la media dei 9 mesi delle quotazioni dei combustibili partendo dal mese di novembre 2007 a ritroso fino al mese di dicembre 2006. L’aggiornamento successivo decorrera’ da aprile 2008.
Tali medie possono essere considerate con i rispettivi cambi o riportate in euro al cambio del mese di fornitura. Ogni indice prevede dei coefficienti moltiplicativi per ogni quotazione media dei combustibili in paniere.
La differenza tra l’indice cosi’ calcolato e l’indice di partenza contrattuale, moltiplicata per una costante, fornisce il delta da applicare al prezzo di partenza convenzionalmente denominato P0.
La scelta del miglior indice in rapporto ai propri volumi ed alla tipologia della propria fornitura (in particolare la stagionalita’) consente di ottimizzare il contratto. Mediamente i vari fornitori prediligono una o due indicizzazioni che corrispondono generalmente a quella applicata loro in acquisto.
La richiesta di avere offerte con indicizzazioni diverse o con prezzo costante comporta, da parte del venditore, una copertura del rischio che generalmente si configura con un incremento del prezzo.
Nel caso di offerte a prezzo fisso per tutta la durata contrattuale, il fornitore si cautela dai rischi del mercato tramite opportuni strumenti finanziari-assicurativi (strumenti di risk management) e, quindi, e’ previsto un corrispettivo a copertura di questi oneri.